lunedì 6 agosto 2012

Luciano Moggi: il Tar Lazio conferma la radiazione. Il testo integrale dell’ordinanza

Il Tar Lazio, con ordinanza depositata il 03.08.2012, ha rigettato la richiesta di sospensione, presentata da Luciano Moggi, contro l’impugnata sentenza dell’alta corte di giustizia sportiva n. 9/2012 dell’11 maggio 2012, che lo aveva radiato definitivamente dai ruoli della FIGC.
Il Tar ha osservato che “il provvedimento impugnato appare avere – sia per il suo contenuto che per l’organo da cui promana – natura disciplinare e dunque rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo”.
In tali casi, “il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della ‘giustizia sportiva’, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni, associati ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione“.
Inoltre, “agli effetti della declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione non rileva la circostanza che il sig. Moggi si sia dimesso dall’ordinamento sportivo atteso che la giurisdizione deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello status del ricorrente e della sua appartenenza o meno, al momento in cui attiva lo strumento rimediale, all’ordinamento sportivo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302)”.
I giudici hanno invece ritenuto di rinviare alla fase di merito l’esame della domanda di risarcimento del danno per ipotizzata lesione all’immagine, “trattandosi di pretesa economica in relazione alla quale il danno paventato non ha il carattere dell’irreparabilità”.
Di seguito, il testo integrale dell’ordinanza, depositata il 3 agosto 2012.
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N. 02911/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05415/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5415 del 2012, proposto dal sig. Luciano Moggi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Tedeschini, Sabrina Rondinelli, Paco D’Onofrio, Maurilio Prioreschi, Flavia Tortorella, Paolo Rodella, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;
Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza dell’alta corte di giustizia sportiva n. 9/2012, prot. n. 00119, pubblicata l’11 maggio 2012 (art. 119 c.p.a.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso in esame, nella parte impugnatoria, esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (11 febbraio 2011, n. 49) e recentemente ribaditi dal giudice amministrativo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 e 14 novembre 2011, n. 6010; Tar Lazio, sez. III quater, 1 giugno 2012, n. 4981 e 9 febbraio 2012, n. 1282), avendo ad oggetto la sanzione, comminata al sig. Luciano Moggi, della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
Considerato infatti che il provvedimento impugnato appare avere – sia per il suo contenuto che per l’organo da cui promana – natura disciplinare e dunque rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo;
Considerato che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, l’art. 2, d.l. 19 agosto 2002, n. 220 prevede tre forme di tutela: una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), che è demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che, per un verso, non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva;
Considerato che la stessa Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lett. b) e 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo – ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;
Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che – laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale – la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;
Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni, associati ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;
Considerato quindi che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l’espulsione – radiazione del sig. Moggi in ambito sportivo della FIGC;
Considerato che agli effetti della declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione non rileva la circostanza che il sig. Moggi si sia dimesso dall’ordinamento sportivo atteso che la giurisdizione deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello status del ricorrente e della sua appartenenza o meno, al momento in cui attiva lo strumento rimediale, all’ordinamento sportivo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302);
Considerato che tale profilo in rito, relativo al difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale, assume carattere assorbente ed impedisce al Collegio dal verificare la fondatezza delle altre eccezioni sollevate dalle controparti;
Ritenuto invece di rinviare alla fase di merito l’esame della domanda di risarcimento del danno subito per lesione all’immagine, trattandosi di pretesa economica in relazione alla quale il danno paventato non ha il carattere dell’irreparabilità;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Depositata in segreteria il 3 agosto 2012

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